PPWR: cos'è il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e da quando si applica

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il Regolamento (UE) 2025/40: si applica in tutta l'UE dal 12 agosto 2026 e riguarda chiunque immetta sul mercato imballaggi o prodotti imballati — produttori, importatori, distributori, brand owner. Sostituisce la Direttiva 94/62/CE e, essendo un regolamento, è direttamente applicabile senza recepimento nazionale. Tre requisiti decidono se un tuo imballaggio è in regola: deve essere riciclabile (Art. 6), contenere una quota minima di plastica riciclata (Art. 7) ed essere minimizzato nel volume e nel peso (Art. 24 e 10).
Cosa dice la norma
Il Regolamento (UE) 2025/40 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'11 febbraio 2025, è entrato in vigore lo stesso giorno e si applica in via generale dal 12 agosto 2026, diciotto mesi dopo. È strutturato in 188 considerando, 13 Capi, 71 articoli e 13 Allegati, e copre l'intero ciclo di vita dell'imballaggio: progettazione, immissione sul mercato, etichettatura, fine vita.
La differenza rispetto alla Direttiva 94/62/CE che abroga non è solo formale. La Direttiva fissava obiettivi che ogni Stato membro recepiva con regole proprie; il PPWR è un regolamento ad armonizzazione massima, uguale in tutti gli Stati membri e direttamente vincolante. Cambia anche l'approccio alla riciclabilità: non più obiettivi percentuali per materiale a livello nazionale, ma obblighi di design-for-recycling sul singolo SKU. Si aggiungono target obbligatori di riuso e ricarica per categoria, restrizioni all'overpackaging e la convergenza con il Digital Product Passport. (Reg. UE 2025/40 — EUR-Lex).
Cosa significa per il tuo SKU
Il PPWR non è un adempimento documentale unico: è una serie di filtri che il tuo imballaggio deve superare uno per uno. Tre di questi decidono se lo SKU può stare sul mercato, e vale la pena guardarli nell'ordine in cui contano.
1. Riciclabilità (Articolo 6). È il primo filtro: dal 1° gennaio 2030 ogni imballaggio immesso sul mercato UE deve essere riciclabile. L'Art. 6 introduce cinque classi di prestazione per percentuale riciclabile in peso — A ≥ 95%, B ≥ 80%, C ≥ 70%, sotto il 70% (D ed E) l'imballaggio è non riciclabile. Dal 2030 sono ammesse solo A, B e C; dal 2035 si aggiunge il test di riciclabilità "su scala"; dal 2038 la soglia minima sale a ≥ 80% ed esce anche la C. I formati più esposti sono i multistrato complessi, i film accoppiati e i compositi non separabili a mano. Se un pack è in classe D, nessun altro articolo conta: non si vende.
2. Contenuto riciclato (Articolo 7). Dal 1° gennaio 2030 le parti in plastica devono contenere una percentuale minima di riciclato post-consumo, con un secondo scalino al 2040. I target sono differenziati per categoria: per le bottiglie monouso PET per bevande 30% al 2030 e 65% al 2040; per gli altri imballaggi PET sensibili al contatto 30% → 50%; per gli imballaggi sensibili al contatto in plastica diversa dal PET 10% → 25%; per gli altri imballaggi plastici 35% → 65%. L'errore tipico è ragionare per media aziendale: i target valgono per categoria di imballaggio, non sul portafoglio aggregato. E il riciclato certificato va prenotato ora, perché la capacità di rPET food-grade in UE è limitata rispetto alla domanda attesa al 2030.
3. Minimizzazione (Articoli 24 e 10). Dal 1° gennaio 2030 lo spazio vuoto negli imballaggi raggruppati, da trasporto e per e-commerce non può superare il 50% (Art. 24), e l'imballaggio va progettato per ridurre al minimo peso e volume rispetto a ciò che deve contenere (Art. 10). I settori più esposti sono e-commerce, beauty e luxury — doppi fondi, pareti doppie, scatole sovradimensionate.
Qui sta il punto che i team sottovalutano, ed è il punto di vista di Evalda: conformità e costo sono la stessa decisione vista da due lati. In Italia l'eco-modulazione del Contributo Ambientale CONAI premia già oggi gli stessi parametri che il PPWR renderà obbligatori — riciclabilità, contenuto riciclato, selezionabilità. Il salto tra un imballaggio multimateriale e un monomateriale ben progettato può valere centinaia di euro per tonnellata di contributo. Chi pianifica oggi il redesign per i target 2030 ottiene già nel breve termine una riduzione del CAC, oltre alla compliance. E il tempo non è neutro: un ciclo di redesign packaging dura 18–36 mesi, quindi il pack che lanci nel 2026 sarà ancora a scaffale nel 2030.
Cosa fare adesso
- Mappa il portafoglio SKU e isola i pack critici: multistrato e compositi non separabili (a rischio Art. 6), imballaggi plastici senza contenuto riciclato certificato (Art. 7), formati sovradimensionati (Art. 24).
- Iscriviti al registro nazionale produttori entro il 12 agosto 2026 (Art. 44) e allinea la dichiarazione di conformità sugli SKU già sul mercato.
- Incrocia rischio normativo e fascia CONAI: dai priorità di redesign ai pack che sono insieme a rischio PPWR e in fascia di contributo alta. Lì il business case è doppio — compliance e saving.
- Pianifica sui tempi reali del redesign (18–36 mesi): le decisioni per le scadenze 2030 vanno prese nel 2026–2027.
- Tieni d'occhio gli atti delegati (attesi 2026–2027) su metodologia di riciclabilità, soglie di contenuto riciclato ed etichettatura armonizzata.
Le scadenze in sintesi
Il PPWR si applica dal 12 agosto 2026; entro la stessa data scatta l'iscrizione al registro produttori in Italia (Art. 44). Il 2029 porta il target di raccolta DRS al 90% per bottiglie PET monouso e lattine. Il 2030 è l'anno-soglia: riciclabilità obbligatoria (Art. 6), primi target di contenuto riciclato (Art. 7), riduzione dei rifiuti di imballaggio del 5% pro capite, primi target di riuso/ricarica e tetto del 50% allo spazio vuoto (Art. 24). Poi gli scalini lunghi: 2035 (-10% rifiuti), 2038 (contenuto riciclato in aumento), 2040 (-15% rifiuti). Il quadro anno per anno è nella pagina Scadenze PPWR.
Domande frequenti
Quando entra in vigore il PPWR? È entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica in tutta l'UE dal 12 agosto 2026.
Il PPWR sostituisce la Direttiva 94/62/CE? Sì. È un regolamento ad armonizzazione massima, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale, e abroga la Direttiva 94/62/CE.
Chi deve adeguarsi al PPWR? Produttori di imballaggi, importatori, distributori e brand owner che immettono sul mercato UE imballaggi o prodotti imballati, oltre ai gestori dei sistemi EPR e agli Stati membri.
Quali sono i tre requisiti che decidono la compliance di un imballaggio? Riciclabilità (Art. 6), contenuto minimo di plastica riciclata (Art. 7) e minimizzazione di volume e peso (Art. 24 e 10).
Il PPWR si applica già oggi? Gli obblighi generali decorrono dal 12 agosto 2026; riciclabilità e contenuto riciclato scattano dal 1° gennaio 2030. Ma i cicli di redesign durano 18–36 mesi: le decisioni vanno prese ora.
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