PPWR: cos'è il Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e da quando si applica

Timeline del Regolamento PPWR UE 2025/40: dall'applicazione 2026 ai requisiti 2030 di riciclabilità, contenuto riciclato e minimizzazione degli imballaggi.

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il Regolamento (UE) 2025/40: si applica in tutta l'UE dal 12 agosto 2026 e riguarda chiunque immetta sul mercato imballaggi o prodotti imballati — produttori, importatori, distributori, brand owner. Sostituisce la Direttiva 94/62/CE e, essendo un regolamento, è direttamente applicabile senza recepimento nazionale. Tre requisiti decidono se un tuo imballaggio è in regola: deve essere riciclabile (Art. 6), contenere una quota minima di plastica riciclata (Art. 7) ed essere minimizzato nel volume e nel peso (Art. 24 e 10).

Cosa dice la norma

Il Regolamento (UE) 2025/40 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'11 febbraio 2025, è entrato in vigore lo stesso giorno e si applica in via generale dal 12 agosto 2026, diciotto mesi dopo. È strutturato in 188 considerando, 13 Capi, 71 articoli e 13 Allegati, e copre l'intero ciclo di vita dell'imballaggio: progettazione, immissione sul mercato, etichettatura, fine vita.

La differenza rispetto alla Direttiva 94/62/CE che abroga non è solo formale. La Direttiva fissava obiettivi che ogni Stato membro recepiva con regole proprie; il PPWR è un regolamento ad armonizzazione massima, uguale in tutti gli Stati membri e direttamente vincolante. Cambia anche l'approccio alla riciclabilità: non più obiettivi percentuali per materiale a livello nazionale, ma obblighi di design-for-recycling sul singolo SKU. Si aggiungono target obbligatori di riuso e ricarica per categoria, restrizioni all'overpackaging e la convergenza con il Digital Product Passport. (Reg. UE 2025/40 — EUR-Lex).

Cosa significa per il tuo SKU

Il PPWR non è un adempimento documentale unico: è una serie di filtri che il tuo imballaggio deve superare uno per uno. Tre di questi decidono se lo SKU può stare sul mercato, e vale la pena guardarli nell'ordine in cui contano.

1. Riciclabilità (Articolo 6). È il primo filtro: dal 1° gennaio 2030 ogni imballaggio immesso sul mercato UE deve essere riciclabile. L'Art. 6 introduce cinque classi di prestazione per percentuale riciclabile in peso — A ≥ 95%, B ≥ 80%, C ≥ 70%, sotto il 70% (D ed E) l'imballaggio è non riciclabile. Dal 2030 sono ammesse solo A, B e C; dal 2035 si aggiunge il test di riciclabilità "su scala"; dal 2038 la soglia minima sale a ≥ 80% ed esce anche la C. I formati più esposti sono i multistrato complessi, i film accoppiati e i compositi non separabili a mano. Se un pack è in classe D, nessun altro articolo conta: non si vende.

2. Contenuto riciclato (Articolo 7). Dal 1° gennaio 2030 le parti in plastica devono contenere una percentuale minima di riciclato post-consumo, con un secondo scalino al 2040. I target sono differenziati per categoria: per le bottiglie monouso PET per bevande 30% al 2030 e 65% al 2040; per gli altri imballaggi PET sensibili al contatto 30% → 50%; per gli imballaggi sensibili al contatto in plastica diversa dal PET 10% → 25%; per gli altri imballaggi plastici 35% → 65%. L'errore tipico è ragionare per media aziendale: i target valgono per categoria di imballaggio, non sul portafoglio aggregato. E il riciclato certificato va prenotato ora, perché la capacità di rPET food-grade in UE è limitata rispetto alla domanda attesa al 2030.

3. Minimizzazione (Articoli 24 e 10). Dal 1° gennaio 2030 lo spazio vuoto negli imballaggi raggruppati, da trasporto e per e-commerce non può superare il 50% (Art. 24), e l'imballaggio va progettato per ridurre al minimo peso e volume rispetto a ciò che deve contenere (Art. 10). I settori più esposti sono e-commerce, beauty e luxury — doppi fondi, pareti doppie, scatole sovradimensionate.

Qui sta il punto che i team sottovalutano, ed è il punto di vista di Evalda: conformità e costo sono la stessa decisione vista da due lati. In Italia l'eco-modulazione del Contributo Ambientale CONAI premia già oggi gli stessi parametri che il PPWR renderà obbligatori — riciclabilità, contenuto riciclato, selezionabilità. Il salto tra un imballaggio multimateriale e un monomateriale ben progettato può valere centinaia di euro per tonnellata di contributo. Chi pianifica oggi il redesign per i target 2030 ottiene già nel breve termine una riduzione del CAC, oltre alla compliance. E il tempo non è neutro: un ciclo di redesign packaging dura 18–36 mesi, quindi il pack che lanci nel 2026 sarà ancora a scaffale nel 2030.

Cosa fare adesso

  1. Mappa il portafoglio SKU e isola i pack critici: multistrato e compositi non separabili (a rischio Art. 6), imballaggi plastici senza contenuto riciclato certificato (Art. 7), formati sovradimensionati (Art. 24).
  2. Iscriviti al registro nazionale produttori entro il 12 agosto 2026 (Art. 44) e allinea la dichiarazione di conformità sugli SKU già sul mercato.
  3. Incrocia rischio normativo e fascia CONAI: dai priorità di redesign ai pack che sono insieme a rischio PPWR e in fascia di contributo alta. Lì il business case è doppio — compliance e saving.
  4. Pianifica sui tempi reali del redesign (18–36 mesi): le decisioni per le scadenze 2030 vanno prese nel 2026–2027.
  5. Tieni d'occhio gli atti delegati (attesi 2026–2027) su metodologia di riciclabilità, soglie di contenuto riciclato ed etichettatura armonizzata.

Le scadenze in sintesi

Il PPWR si applica dal 12 agosto 2026; entro la stessa data scatta l'iscrizione al registro produttori in Italia (Art. 44). Il 2029 porta il target di raccolta DRS al 90% per bottiglie PET monouso e lattine. Il 2030 è l'anno-soglia: riciclabilità obbligatoria (Art. 6), primi target di contenuto riciclato (Art. 7), riduzione dei rifiuti di imballaggio del 5% pro capite, primi target di riuso/ricarica e tetto del 50% allo spazio vuoto (Art. 24). Poi gli scalini lunghi: 2035 (-10% rifiuti), 2038 (contenuto riciclato in aumento), 2040 (-15% rifiuti). Il quadro anno per anno è nella pagina Scadenze PPWR.

Domande frequenti

Quando entra in vigore il PPWR? È entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica in tutta l'UE dal 12 agosto 2026.

Il PPWR sostituisce la Direttiva 94/62/CE? Sì. È un regolamento ad armonizzazione massima, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza recepimento nazionale, e abroga la Direttiva 94/62/CE.

Chi deve adeguarsi al PPWR? Produttori di imballaggi, importatori, distributori e brand owner che immettono sul mercato UE imballaggi o prodotti imballati, oltre ai gestori dei sistemi EPR e agli Stati membri.

Quali sono i tre requisiti che decidono la compliance di un imballaggio? Riciclabilità (Art. 6), contenuto minimo di plastica riciclata (Art. 7) e minimizzazione di volume e peso (Art. 24 e 10).

Il PPWR si applica già oggi? Gli obblighi generali decorrono dal 12 agosto 2026; riciclabilità e contenuto riciclato scattano dal 1° gennaio 2030. Ma i cicli di redesign durano 18–36 mesi: le decisioni vanno prese ora.

Link correlati: Articolo 6 — Riciclabilità · Articolo 7 — Contenuto riciclato · Scadenze PPWR · Eco-modulazione CONAI